(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 11  del
                           26 marzo 2018) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
(Omissis). 
 
                        IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, comma quarto, della costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettere l) e n), dello statuto; 
  Vista la legge regionale 21 marzo  2000,  n.  39  (Legge  forestale
della Toscana); 
  Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio  delle  autonomie
locali nella seduta del 23 gennaio 2018; 
  Considerato quanto segue: 
    1.  Al  fine  di  garantire  una  piu'  efficace  ed   efficiente
realizzazione  degli  interventi  pubblici  forestali  sono  previste
alcune  disposizioni  per  la  redazione  dei  piani  annuali   degli
interventi proposti dagli enti competenti e  viene  disciplinata  una
puntuale procedura per il controllo regionale,  anche  "in  itinere",
dell'attuazione degli stessi; 
    2. E' necessario un particolare impegno per favorire la  gestione
attiva delle risorse e  dei  paesaggi  forestali,  valorizzandone  le
vocazioni locali e il ruolo multifunzionale del bosco stesso.  A  tal
fine la Regione intende promuovere le comunita' del bosco intese come
l'insieme dei soggetti pubblici e privati che, in accordo, provvedono
alla gestione attiva di aree boschive; 
    3. E' necessario affrontare i rischi  derivanti  dai  cambiamenti
climatici, dalla propagazione degli incendi boschivi e dall'abbandono
e degrado delle terre anche  con  nuovi  strumenti.  A  tal  fine  la
Regione prevede che in alcune aree saranno approvati specifici  piani
di prevenzione antincendi boschivi (AIB)  per  realizzare  interventi
colturali  straordinari  finalizzati   a   migliorare   gli   assetti
vegetazionali e  opere  e  impianti  destinati  alla  prevenzione  ed
estinzione degli incendi; 
    4. La revisione del  sistema  di  controllo  dell'attuazione  dei
piani degli interventi pubblici forestali,  che  coinvolge  anche  il
ruolo di ente Terre regionali toscane, rende opportuno, nella fase di
prima attuazione del nuovo assetto, prevedere un limitato periodo  di
continuita' nella direzione aziendale dell'Ente. 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                    Interventi pubblici forestali 
              Modifiche all'art. 10 della l.r. 39/2000 
 
  1. Il comma 3-bis dell'art. 10 della legge regionale 21 marzo 2000,
n. 39 (Legge forestale della Toscana), e' sostituito dal seguente: 
  «3-bis. I soggetti di cui al comma 3, entro il 31 dicembre di  ogni
anno, presentano alla Giunta regionale la proposta di  piano  annuale
degli  interventi  in  coerenza  con  la   programmazione   regionale
forestale di cui all'art. 4, da attuare  nell'annualita'  successiva.
La proposta, redatta sulla base di uno schema  tipo  approvato  dalla
Regione entro sessanta giorni  dall'entrata  in  vigore  della  legge
regionale 20 marzo 2018, n. 11 (Disposizioni in materia  di  gestione
attiva del bosco e di prevenzione degli incendi  boschivi.  Modifiche
alla  legge  regionale  n.  39/2000),  deve  essere   corredata   dal
cronoprogramma  dei  lavori,  preventivamente   concordati   con   la
struttura regionale competente e indicare in una specif ca sezione le
attivita' svolte in convenzione con i consorzi di bonifca di cui alla
legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in  materia
di consorzi di bonifica. Modifiche alla legge regionale n. 69/2008  e
alla legge regionale n. 91/1998. Abrogazione della legge regionale n.
34/1994), ai sensi dell'art. 10-bis.». 
  2. Dopo il comma 3-quater dell'art. 10  della  legge  regionale  n.
39/2000 e' inserito il seguente: 
    «3-quinquies. La Giunta regionale, entro il 31  gennaio  di  ogni
anno,  approva   il   piano   annuale   degli   interventi   con   la
quantificazione delle risorse di cui al comma 3-quater.». 
  3. Dopo il comma 3-quinquies dell'art. 10 della legge regionale  n.
39/2000 e' inserito il seguente: 
    «3-sexies. Qualora  nel  corso  dell'anno  si  verifichino  gravi
processi di degrado o per motivi di pubblica utilita' o  incolumita',
la Regione puo' chiedere agli enti di adeguare il  piano  alle  nuove
esigenze per mettere in sicurezza il territorio.». 
  4. Dopo il comma 3-sexies dell'art. 10  della  legge  regionale  n.
39/2000 e' inserito il seguente: 
    «3-septies.  La  competente  struttura  della  Giunta   regionale
provvede a liquidare le risorse per  stati  di  avanzamento,  tenendo
conto del rispetto del crono programma e degli obiettivi di  gestione
definiti  dall'ente  Terre  regionali  toscane  ai  sensi  del  comma
3-quater, nonche' delle penalita' di cui all'art. 10-ter, comma 3.».