(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 11 del 26 marzo 2018) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, comma quarto, della costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettere l) e n), dello statuto; Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana); Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 23 gennaio 2018; Considerato quanto segue: 1. Al fine di garantire una piu' efficace ed efficiente realizzazione degli interventi pubblici forestali sono previste alcune disposizioni per la redazione dei piani annuali degli interventi proposti dagli enti competenti e viene disciplinata una puntuale procedura per il controllo regionale, anche "in itinere", dell'attuazione degli stessi; 2. E' necessario un particolare impegno per favorire la gestione attiva delle risorse e dei paesaggi forestali, valorizzandone le vocazioni locali e il ruolo multifunzionale del bosco stesso. A tal fine la Regione intende promuovere le comunita' del bosco intese come l'insieme dei soggetti pubblici e privati che, in accordo, provvedono alla gestione attiva di aree boschive; 3. E' necessario affrontare i rischi derivanti dai cambiamenti climatici, dalla propagazione degli incendi boschivi e dall'abbandono e degrado delle terre anche con nuovi strumenti. A tal fine la Regione prevede che in alcune aree saranno approvati specifici piani di prevenzione antincendi boschivi (AIB) per realizzare interventi colturali straordinari finalizzati a migliorare gli assetti vegetazionali e opere e impianti destinati alla prevenzione ed estinzione degli incendi; 4. La revisione del sistema di controllo dell'attuazione dei piani degli interventi pubblici forestali, che coinvolge anche il ruolo di ente Terre regionali toscane, rende opportuno, nella fase di prima attuazione del nuovo assetto, prevedere un limitato periodo di continuita' nella direzione aziendale dell'Ente. Approva la presente legge: Art. 1 Interventi pubblici forestali Modifiche all'art. 10 della l.r. 39/2000 1. Il comma 3-bis dell'art. 10 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), e' sostituito dal seguente: «3-bis. I soggetti di cui al comma 3, entro il 31 dicembre di ogni anno, presentano alla Giunta regionale la proposta di piano annuale degli interventi in coerenza con la programmazione regionale forestale di cui all'art. 4, da attuare nell'annualita' successiva. La proposta, redatta sulla base di uno schema tipo approvato dalla Regione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 20 marzo 2018, n. 11 (Disposizioni in materia di gestione attiva del bosco e di prevenzione degli incendi boschivi. Modifiche alla legge regionale n. 39/2000), deve essere corredata dal cronoprogramma dei lavori, preventivamente concordati con la struttura regionale competente e indicare in una specif ca sezione le attivita' svolte in convenzione con i consorzi di bonifca di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla legge regionale n. 69/2008 e alla legge regionale n. 91/1998. Abrogazione della legge regionale n. 34/1994), ai sensi dell'art. 10-bis.». 2. Dopo il comma 3-quater dell'art. 10 della legge regionale n. 39/2000 e' inserito il seguente: «3-quinquies. La Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, approva il piano annuale degli interventi con la quantificazione delle risorse di cui al comma 3-quater.». 3. Dopo il comma 3-quinquies dell'art. 10 della legge regionale n. 39/2000 e' inserito il seguente: «3-sexies. Qualora nel corso dell'anno si verifichino gravi processi di degrado o per motivi di pubblica utilita' o incolumita', la Regione puo' chiedere agli enti di adeguare il piano alle nuove esigenze per mettere in sicurezza il territorio.». 4. Dopo il comma 3-sexies dell'art. 10 della legge regionale n. 39/2000 e' inserito il seguente: «3-septies. La competente struttura della Giunta regionale provvede a liquidare le risorse per stati di avanzamento, tenendo conto del rispetto del crono programma e degli obiettivi di gestione definiti dall'ente Terre regionali toscane ai sensi del comma 3-quater, nonche' delle penalita' di cui all'art. 10-ter, comma 3.».